Termini e Condizioni Generali (TCG) applicabili ai servizi AVANET S.R.L.
AVANET S.R.L.
Via Michele Coppino n. 31 — 12100 Cuneo (CN) — Italia
P.IVA e C.F.: 03772060046 — REA: CN 315773
Capitale Sociale I.V.: € 50.000,00
Tel. 0171 412539 — 0171 050110 · Email: supporto@avanet.it
I presenti Termini e Condizioni Generali disciplinano i servizi di analisi, progettazione, sviluppo software, realizzazione di siti e applicazioni web, consulenza informatica e attività affini che AVANET svolge su commessa a favore del Cliente.
I servizi eventualmente erogati da AVANET in abbonamento o in modalità continuativa sono regolati dalle rispettive condizioni contrattuali specifiche, pubblicate e consultabili sui relativi siti e adeguate alla natura di ciascun servizio.
In caso di contrasto tra i presenti Termini e le condizioni specifiche di un singolo servizio, prevalgono, per quel servizio, le condizioni specifiche. Per quanto non disciplinato da queste ultime si applicano, in via integrativa, i presenti Termini.
Il contratto si perfeziona quando il Cliente accetta formalmente la proposta di AVANET mediante sottoscrizione, conferma scritta via email o pagamento dell'acconto richiesto. I preventivi hanno validità di 30 giorni dalla data di emissione. Eventuali modifiche alle condizioni accettate devono essere concordate per iscritto prima della loro attuazione. AVANET non è tenuta a eseguire attività ulteriori rispetto a quelle specificate nell'offerta.
Il preventivo di massima è sempre gratuito e viene rilasciato dopo un primo colloquio di analisi e consulenza. Qualora, su richiesta del Cliente o per la natura del progetto, si renda necessaria un'analisi tecnica approfondita — con redazione di una relazione tecnica dettagliata (architettura software, analisi funzionale, soluzioni progettuali, stime e tempi di realizzazione) — tale attività di studio e progettazione costituisce una prestazione professionale autonoma e ha un costo a carico del Cliente.
L'importo dell'analisi e della relazione tecnica è determinato caso per caso in funzione del volume, della complessità e dell'ampiezza del progetto, ed è comunicato e concordato per iscritto prima dell'avvio dello studio.
In caso di successivo affidamento della realizzazione del software ad AVANET, l'importo corrisposto per l'analisi e la relazione tecnica viene interamente detratto dal prezzo della realizzazione. Qualora invece il Cliente non affidi la realizzazione ad AVANET, l'importo dell'analisi e della relazione tecnica resta acquisito a titolo di corrispettivo per l'attività di studio e progettazione svolta e non è in alcun caso rimborsabile.
Le informazioni contenute nell'analisi tecnica preliminare, nella relazione tecnica e in ogni proposta progettuale trasmessa da AVANET al Cliente — a titolo esemplificativo e non esaustivo: architetture software, specifiche e analisi funzionali, soluzioni progettuali, strategie tecnologiche, stime economiche e tempi di realizzazione — hanno carattere riservato e costituiscono proprietà intellettuale esclusiva di AVANET, tutelata ai sensi della Legge 633/1941 e del D.Lgs. 30/2005.
Il Cliente riceve tali informazioni al solo fine di valutare la proposta progettuale e, ricevendole, si impegna a:
La consegna dell'analisi non trasferisce al Cliente alcun diritto, licenza o titolarità sulle Informazioni Riservate o sulla proprietà intellettuale in esse contenuta. Gli obblighi del presente articolo restano in vigore per 3 (tre) anni dalla comunicazione delle informazioni, indipendentemente dall'esito della valutazione e dall'eventuale affidamento dell'incarico.
Prima della consegna della relazione tecnica e del preventivo dettagliato, AVANET può richiedere al Cliente la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Riservatezza e Non Divulgazione (NDA). La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e legittima AVANET ad agire in ogni competente sede per il risarcimento di tutti i danni subiti, incluso il lucro cessante e il pregiudizio derivante dalla perdita del vantaggio competitivo.
AVANET eroga i servizi con la diligenza professionale qualificata richiesta dalla natura dell'incarico. L'obbligazione di AVANET costituisce di regola un'obbligazione di mezzi: AVANET impiega le proprie risorse per il raggiungimento degli obiettivi del progetto senza garantire risultati specifici quando questi dipendono da fattori esterni non controllabili (posizionamento SEO, comportamento degli store di terze parti, approvazione delle app, risposte di API di terzi).
Fanno eccezione i casi in cui l'offerta specifichi espressamente risultati o deliverable determinati. AVANET può avvalersi di subfornitori, mantenendo la responsabilità complessiva sulla qualità del lavoro.
Nell'ambito dei servizi che prevedono l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale (sviluppo di soluzioni, automazioni, agenti, analisi documentale, consulenza e integrazioni), AVANET progetta e realizza gli strumenti con la diligenza professionale richiesta, fermo restando che:
AVANET adotta soluzioni conformi al quadro normativo applicabile, incluso, per quanto di competenza, il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Il buon esito del progetto dipende in modo significativo dalla collaborazione attiva del Cliente, che si impegna a:
Trascorsi 30 giorni di mancata collaborazione che impedisca l'esecuzione del progetto, AVANET potrà considerare il contratto risolto per inadempimento del Cliente, trattenendo i compensi per il lavoro maturato.
I corrispettivi sono indicati nelle offerte o nei contratti specifici di progetto. Le condizioni standard prevedono:
I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura. Il ritardo comporta interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002. AVANET può sospendere i lavori in corso per fatture insolute, previa comunicazione scritta. La fatturazione avviene in modalità elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
I tempi di consegna rappresentano stime formulate in buona fede sulla base delle informazioni disponibili e presuppongono la piena collaborazione del Cliente ai sensi dell'Art. 8. Possono verificarsi variazioni dovute a: ritardi del Cliente nella fornitura di materiali o approvazioni; modifiche alle specifiche in corso d'opera; cause di forza maggiore o imprevisti tecnici; mancati pagamenti.
AVANET comunica le variazioni significative con le nuove stime di consegna. Salvo che l'offerta preveda espressamente clausole penali, i ritardi di consegna non danno diritto a risarcimenti o riduzioni del corrispettivo.
Fino al pagamento integrale, tutti i diritti di proprietà intellettuale — inclusi codice sorgente, design e contenuti creativi — restano di proprietà esclusiva di AVANET. Con il saldo integrale, AVANET trasferisce al Cliente la piena titolarità del codice e degli elaborati specifici del progetto, con le seguenti eccezioni:
Il Cliente garantisce di disporre delle autorizzazioni per tutti i materiali forniti (testi, immagini, loghi, dati) e manleva AVANET da pretese di terzi.
AVANET garantisce il software consegnato da difetti di funzionamento rispetto alle specifiche concordate per 30 giorni dalla data di consegna o di messa in produzione, salvo diversa indicazione. In tale periodo AVANET corregge gratuitamente bug e malfunzionamenti imputabili allo sviluppo.
La garanzia non copre: malfunzionamenti derivanti da modifiche apportate dal Cliente; aggiornamenti di sistemi operativi, server o database successivi alla consegna; richieste di nuove funzionalità (sviluppo evolutivo); problemi derivanti da errori di inserimento dati del Cliente. Manutenzione e supporto successivi alla garanzia sono oggetto di contratti separati.
Entrambe le parti mantengono la massima riservatezza su dati aziendali, informazioni strategiche, dati tecnici, know-how, prezzi, contratti e comunicazioni designate come riservate. L'obbligo non si applica alle informazioni pubblicamente disponibili o alle comunicazioni imposte per legge.
L'obbligo di riservatezza rimane in vigore per 5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. AVANET può citare il Cliente nel proprio portfolio senza rivelare dettagli riservati del progetto.
La responsabilità complessiva di AVANET non può eccedere l'importo del corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente per lo specifico servizio che ha generato la responsabilità. AVANET non risponde di danni indiretti, consequenziali, mancato profitto, perdita di dati o interruzione di attività, anche qualora fosse stata avvisata di tali possibilità.
Per i servizi SEO, in particolare, AVANET non garantisce posizionamenti sui motori di ricerca né aumenti di traffico, dipendendo i risultati da algoritmi di terze parti fuori dal controllo di AVANET: report e previsioni SEO costituiscono stime in buona fede, non garanzie contrattuali.
Nessuna delle parti è responsabile per il ritardo o l'inadempimento delle proprie obbligazioni quando ciò derivi da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili e al di fuori del proprio ragionevole controllo, quali, a titolo esemplificativo: calamità naturali, incendi, interruzioni prolungate di energia elettrica o di connettività, guasti di reti o data center di terzi, attacchi informatici, provvedimenti dell'autorità, scioperi, pandemie ed epidemie.
La parte impossibilitata ne dà tempestiva comunicazione all'altra e si adopera per limitarne gli effetti; i termini di adempimento restano sospesi per la durata dell'evento. Qualora la causa di forza maggiore si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte potrà recedere dal contratto senza penali, fermo restando il pagamento delle attività già svolte.
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta a supporto@avanet.it. In caso di recesso anticipato del Cliente sono dovuti:
AVANET può risolvere il contratto per giusta causa (mancato pagamento, impossibilità di esecuzione, condotta scorretta del Cliente) con preavviso scritto di 15 giorni, trattenendo i compensi per il lavoro maturato senza ulteriori indennità.
Il trattamento dei dati personali avviene secondo la Privacy Policy di AVANET, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Quando AVANET tratta dati personali per conto del Cliente, le parti sottoscrivono un accordo di nomina a responsabile del trattamento (Data Processing Agreement) ai sensi dell'art. 28 GDPR.
Cessione del contratto. Il Cliente non può cedere il contratto o i diritti da esso derivanti a terzi senza il consenso scritto di AVANET. AVANET può avvalersi di subfornitori mantenendo la responsabilità sulla qualità del lavoro e può cedere il contratto a società controllanti, controllate o collegate, dandone comunicazione al Cliente.
Nullità parziale. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non pregiudica la validità delle restanti, che continuano a produrre effetti; le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra valida di contenuto economico equivalente.
Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una parte rispetto a comportamenti dell'altra difformi dalle presenti condizioni non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole non osservate, né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.
Comunicazioni. Le comunicazioni tra le parti relative al rapporto contrattuale si effettuano per iscritto tramite email agli indirizzi indicati nell'offerta o, per gli atti formali, tramite PEC all'indirizzo avanetsrl@pec.it.
Intero accordo. L'offerta accettata e i presenti Termini costituiscono l'intero accordo tra le parti per il servizio, sostituendo ogni precedente intesa verbale o scritta sul medesimo oggetto.
I presenti TCG e tutti i contratti stipulati tra AVANET e il Cliente sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia le parti tenteranno preliminarmente una composizione amichevole; in difetto di accordo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Cuneo.
Email: supporto@avanet.it · Tel. 0171 412539 — 0171 050110
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Per questioni privacy: privacy@avanet.it